Questo corso, intitolato “Contratto editoriale”, si concentra sugli aspetti giuridici legati ai contratti nel mondo dell’editoria e, più in generale, alla gestione dei diritti d’autore nel contesto digitale e tradizionale. È tenuto da un giurista italiano (l’avvocato Simone Aliprandi) ed è rivolto a un pubblico italiano, con riferimenti alla legge sul diritto d’autore italiana (Legge 633 del 1941).
Il Corso esamina la natura giuridica dei contratti, partendo dai principi fondamentali del codice civile italiano. Vengono illustrati concetti chiave come le fonti delle obbligazioni, il carattere patrimoniale della prestazione e la diligenza nell’adempimento, distinguendo tra la diligenza del “buon padre di famiglia” e quella professionale. Si offre una definizione di contratto come accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, sottolineando la sua espressione di autonomia privata e la relatività degli effetti tra le parti. Vengono poi esplorate le forme di conclusione del contratto, tra cui la forma scritta (ad substantiam e ad probationem), la forma orale e, in particolare, i comportamenti concludenti, che manifestano tacitamente la volontà negoziale. Infine, si introduce la categoria dei contratti per adesione o standardizzati, dove una parte predispone unilateralmente le condizioni accettate o meno dalla controparte, diffusi in servizi come quelli bancari, assicurativi o le condizioni d’uso delle applicazioni online.
Di seguito una descrizione dettagliata delle quattro videolezioni.
Lezione 1: Principi base sui contratti
La prima lezione introduce i principi fondamentali dei contratti, attingendo al diritto privato e civile e al Codice Civile. Vengono esaminati alcuni degli articoli più importanti del diritto privato.
I concetti chiave trattati includono:
- Le fonti delle obbligazioni, con un focus sull’articolo 1173 del Codice Civile, che identifica il contratto come una di esse.
- Il carattere patrimoniale della prestazione (articolo 1174), che stabilisce che l’oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica.
- La diligenza nell’adempimento (articolo 1176), distinguendo tra la “diligenza del buon padre di famiglia” per i privati e la “diligenza qualificata” per le attività professionali. Si sottolinea che l’editore è un soggetto professionale, e a volte anche l’autore.
- La definizione di contratto (articolo 1321), descritto come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Viene specificato che il matrimonio, non avendo carattere patrimoniale, non è un contratto dal punto di vista giuridico.
- Il concetto di autonomia privata e la relatività del contratto, che vincola solo le parti che lo hanno sottoscritto, salvo eccezioni legali.
- Una distinzione tra contratti con prestazioni corrispettive (detti sinallagmatici, come la compravendita) e contratti con comunione di scopo (orientati a un obiettivo comune, come gli accordi di società).
- Le diverse forme dei contratti: scritta o orale. La forma scritta offre maggiore solidità probatoria e può essere richiesta ad substantiam (per la validità) o ad probationem (per la prova in caso di controversia). Il contratto di edizione rientra nella forma scritta ad probationem. Viene anche evidenziata l’importanza dei comportamenti concludenti (facta concludentia) come manifestazione tacita della volontà negoziale (es. acquisto da macchinette automatiche o accettazione di termini d’uso online).
- I contratti per adesione (o contratti standardizzati), in cui una delle parti stabilisce a priori le condizioni e l’altra può solo accettarle o meno (es. termini d’uso di piattaforme online o servizi bancari).
Lezione 2: La gestione dei diritti d’autore e la cessione
Questa lezione si focalizza sulla gestione e cessione dei diritti d’autore e introduce il contratto di edizione, spiegando chi detiene i diritti e quali possono essere ceduti.
Gli argomenti principali includono:
- La titolarità originaria del diritto d’autore, che secondo la legge italiana nasce in capo all’autore con la semplice creazione dell’opera, senza necessità di formalizzazione.
- La fondamentale dicotomia tra diritti di tipo patrimoniale e diritti di tipo personale (o morali). I diritti morali sono inalienabili e non possono essere oggetto di contratti, mentre i diritti patrimoniali (diritti esclusivi di utilizzazione economica) sono il fulcro della cessione contrattuale.
- Le eccezioni alla regola generale che vede l’autore come unico titolare originale:
- La distinzione tra opera fotografica (creativa) e fotografia semplice (documentazione).
- Il caso di software, banche dati e opere di design industriale create da un lavoratore dipendente: i diritti vengono automaticamente assorbiti dal datore di lavoro, salvo patto contrario (articoli 12 bis e 12 ter della Legge sul diritto d’autore). Viene sottolineata l’importanza di definire per iscritto la cessione dei diritti in rapporti di collaborazione non dipendente per evitare incertezze.
- Una panoramica sugli strumenti giuridici per gestire i diritti d’autore, come le licenze d’uso, le liberatorie (es. per diritti di immagine) e la cessione del diritto.
- Il contratto di edizione viene presentato come un sottoinsieme della cessione dei diritti, con parti ben definite: autore (cedente) ed editore (cessionario). L’editore, acquisiti i diritti, può a sua volta cederli (es. per traduzioni all’estero).
- La differenza tra cessione in via esclusiva e non esclusiva: la cessione esclusiva trasferisce tutti i diritti a un unico soggetto per la durata del contratto, che nel diritto italiano ha un limite massimo di 20 anni.
- La necessità che la cessione dei diritti esclusivi sia provata per iscritto (articolo 110 della Legge sul diritto d’autore, forma ad probationem) per tutelare l’editore in caso di contestazioni. La forma scritta può essere anche digitale (es. PEC, email, form online).
Lezione 3: Il contratto di edizione nel diritto italiano
Questa lezione si concentra specificamente sul contratto di edizione come regolamentato dal diritto italiano, in particolare dalla Legge 633 del 1941, una normativa storica che mantiene ancora alcune delle sue disposizioni originali.
I punti chiave includono:
- Il contratto di edizione è un contratto tipico o tipizzato, ovvero è specificamente regolamentato dalla legge (articoli 118 e seguenti della Legge sul diritto d’autore).
- La definizione di contratto di edizione (articolo 118): l’autore concede all’editore il diritto di pubblicare un’opera per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso. L’editore assume il rischio imprenditoriale e investe nella produzione dell’opera.
- Si presume, salvo patto contrario, che i diritti trasferiti siano esclusivi.
- I diritti ceduti non possono includere diritti futuri che potrebbero essere attribuiti da leggi successive (es. i diritti per audiolibri, se non specificamente previsti, devono essere rinegoziati).
- La distinzione tra due macrocategorie di contratti di edizione (articolo 122):
- Contratto per edizione: conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro 20 anni dalla consegna del manoscritto.
- Contratto per edizione a termine: conferisce all’editore il diritto di eseguire il numero di edizioni necessarie durante un termine che non può eccedere i 20 anni. Il limite di 20 anni è un principio generale nel diritto d’autore italiano per la cessione di diritti.
- Gli obblighi delle parti:
- Dell’autore (articolo 125): consegnare l’opera nelle condizioni stabilite e garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti. Ciò significa che l’autore perde alcune libertà sull’opera per la durata del contratto e deve chiedere il permesso all’editore per determinate attività (es. traduzioni).
- Dell’editore (articolo 126): riprodurre e porre in vendita l’opera secondo le buone norme della tecnica editoriale e pagare i compensi all’autore.
- Il compenso per l’autore (articolo 130) può essere:
- Una partecipazione calcolata in base a una percentuale (spesso tra il 4% e l’8%) sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. A volte i compensi vengono erogati solo dopo un certo numero di copie vendute.
- Una somma a stralcio per opere specifiche come dizionari, enciclopedie, antologie, traduzioni o opere scientifiche.
- L’obbligo dell’editore di rendere conto annualmente delle copie vendute nei contratti a partecipazione, con problematiche relative alla fiducia e meccanismi di controllo nel mondo delle copie fisiche (registri di tiratura, fatture tipografiche). Le difficoltà di rendicontazione aumentano nel mondo digitale per ebook e piattaforme online.
Lezione 4: Il contratto editoriale nell’era digitale e dei servizi
La quarta e ultima lezione sposta l’attenzione dai contratti editoriali classici alla cessione dei diritti sulle piattaforme social e al passaggio da un mondo di copie a un mondo di servizi.
Gli argomenti trattati includono:
- La cessione dei diritti nel mondo digitale avviene spesso tramite i contratti per adesione, ovvero i termini d’uso delle piattaforme social (es. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok).
- Viene descritta la triangolazione tra l’utente (che pubblica il contenuto), il service provider (il gestore della piattaforma) e i fruitori del contenuto.
- Viene evidenziato l’aspetto psicologico che porta gli utenti ad accettare i termini d’uso senza leggerli, spesso per la “fear of missing out” (FOMO) o per la necessità di utilizzare un servizio. Questa prassi contrasta con l’attenzione tipicamente riservata ai contratti editoriali tradizionali.
- Viene spiegata la creazione di un ulteriore strato di regole di natura contrattuale, stabilite dai service provider, che si aggiungono alle norme giuridiche classiche e alla giurisprudenza. Queste regole sono solitamente non negoziabili.
- Il passaggio dall’acquisizione di copie (dove il diritto d’autore si esaurisce con la vendita, permettendo la rivendita o il regalo del bene fisico) alla sottoscrizione di servizi (dove si acquisisce una licenza di accesso, non la proprietà della copia, come nel caso di ebook o piattaforme di streaming come Netflix). Le licenze di accesso possono essere revocate in caso di violazione dei termini d’uso.
- I problemi emergenti legati ai contratti online:
- La sottovalutazione dell’importanza dei termini d’uso, spesso lunghi e complessi.
- Le sanzioni per violazioni, che possono includere la sospensione o chiusura dell’account.
- La complessità della legge applicabile e della giurisdizione competente, spesso stabilita dai service provider in paesi diversi da quello dell’utente (es. legge irlandese per Facebook in Europa), rendendo difficili le azioni legali.
- Il principio di non responsabilità del service provider (noto come “safe harbor” o “notice and takedown”), che è fondamentale per l’esistenza delle piattaforme. Questo principio stabilisce che i service provider non hanno l’obbligo di vigilare preventivamente sui contenuti caricati, ma sono responsabili solo quando vengono notificati di una violazione. A quel punto, sono obbligati a intervenire e rimuovere il contenuto illecito. Questo meccanismo permette ai gestori delle piattaforme di operare senza assumere oneri di controllo preventivo insostenibili.
Il corso si conclude con una riflessione sull’importanza di essere consapevoli di queste dinamiche, specialmente per gli utenti attivi o i professionisti che pubblicano contenuti online.
Curriculum
- 1 Section
- 4 Lessons
- Lifetime
- Moduli del corsoIl corso, tenuto dal giurista e avvocato Simone Aliprandi, si sviluppa in quattro videolezioni dedicate al contratto editoriale.4
- 1.1Il contratto editoriale (1 di 4) Principi base sui contratti
- 1.2Il contratto editoriale (2 di 4) La gestione dei diritti d’autore e la cessione
- 1.3Il contratto editoriale (3 di 4) Il contratto di edizione nel diritto italiano
- 1.4Il contratto editoriale (4 di 4) Il contratto editoriale nell’era digitale e dei servizi

